Statuto
Titolo Primo - Generalità
Art. 1 Denominazione, sede, carattere scientifico non lucrativo
1.1 È costituita l’associazione di promozione sociale denominata "Associazione Infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee APS, in sigla "AISLeC APS”. Trattasi di un'Associazione scientifica infermieristica a carattere interdisciplinare operante in ambito sanitario.
Il Logo dell'Associazione è quello che compare sul sito Istituzionale "www.aislec.it".
L'Associazione ha sede in Milano.
1.2 L’associazione è costituita nel rispetto del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modifiche ed integrazioni, ai quali si fa espressamente riferimento, nonché alle leggi e regolamenti regionali in materia di associazionismo di promozione sociale. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
1.3 L’Associazione è costituita esclusivamente per esercitare attività di interesse generale, ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..
Art. 2 Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti
2.1 L’Associazione è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. L’Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell’art.5 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i a favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività svolta dai propri associati.
Art. 3 Esclusione di finalità sindacali
3.1 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 4 Scopi
4.1 Per il perseguimento dei propri scopi e delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, a favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4.2 In particolare l’associazione attuerà tali succitati obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:
a) promozione e diffusione della conoscenza di attività scientifiche, didattiche, culturali ed informative, sui temi relativi alla prevenzione, cura ed assistenza delle lesioni cutanee;
b) collaborazione con Istituzioni Italiane ed Estere, Società Scientifiche Nazionali ed Esterne, per promuovere attività di informazione e di aggiornamento nel campo del "wound care";
c) promozione di attività di formazione nella suddetta materia, anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
d) concorrenza alla produzione di evidenze scientifiche attraverso la ricerca, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida per la prevenzione, cura ed assistenza delle lesioni cutanee.
4.3 L’associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall’art.6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, quali, ad esempio, la produzione, la distribuzione di sussidi, la preparazione di personale specializzato da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità culturali e scientifiche, la promozione ed il sostegno di studi scientifici.
Art. 5 Valori di democraticità e trasparenza
5.1 L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto nella nomina dei consiglieri e alla durata limitata nel tempo dell'Organo Amministrativo.
5.2 L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a principi di trasparenza attuata con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione (www.aislec.it), dell’attività scientifica o didattica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, e degli incarichi retribuiti, ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per le cariche sociali, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
Titolo secondo - Soci
Art. 6 Tipologie e requisiti
6.1 All’Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione e altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall’associazione e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze mediante la presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.
I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Sostenitore, Socio Onorario
Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione è permanente e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni dalla data della domanda all’aspirante rifiutato.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono altresì associarsi anche altri enti del Terzo Settore. Se non appartenenti alla categoria delle associazioni di promozione sociale in numero non superiore al 50% rispetto ai soci persone giuridiche classificati come APS.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le quote sociali e i contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese febbraio di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso e non ha alcun diritto di ripetere quanto da esso versato.
6.2 Soci Ordinari
Sono ammessi alla qualifica di socio ordinario i soggetti in possesso di laurea triennale nelle diverse classi di laurea delle professioni sanitarie o in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Farmacia o Biologia.
6.3 Soci Onorari
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, quali Soci onorari, personalità italiane o straniere che abbiano conseguito meriti particolari nel campo del Wound Care o in discipline ad esso correlate.
6.4 Soci Sostenitori
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, quali Soci Sostenitori persone, enti, istituti e società che, in difetto di qualsivoglia conflitto di interessi nei confronti del SSN e/o delle regole oggi vigenti per il Pubblico Impiego, che sostengano l’attività dell’Associazione con particolari contributi.
Art. 7 Status di socio
7.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione, dev’essere improntato ai principi di correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
Gli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggere e di approvare il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e di esaminare i libri associativi.
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea o dal consiglio direttivo.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare le attività di collaborazione preventivamente concordate.
7.2 I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale e godono dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo.
7.3 È esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. È consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.
L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati non volontari, nei limiti previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
7.4 I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione.
Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente, il quale delibera in merito all’eventuale decadenza.
7.5 Cessa di far parte dell’Associazione il Socio che:
a) presenti dimissioni volontarie per iscritto;
b) invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine stabilito del Consiglio Direttivo stesso;
c) non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta;
d) abbia tenuto un comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
7.6 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e sono tenuti a collaborare per il raggiungimento delle finalità associative.
7.7 Lo status di Socio importa l’accettazione dei principi contenuti nella Carta Etica dell’Associazione; in particolare, ogni Socio impronterà il proprio comportamento al rispetto della dignità professionale, alla lealtà e al reciproco rispetto nei confronti degli altri soci; si impegnerà a sostenere l’autonomia e l’indipendenza dell’Associazione da ogni condizionamento.
Art. 8 Studenti
8.1 L'Associazione potrà rivolgere la propria attività, anche a Studenti dell’ultimo anno nelle discipline universitarie in ambito sanitario.
La quota associativa per i Soci Studenti è gratuita per un anno.
Titolo Terzo - Organi dell’Associazione
Art. 9 Organi dell’Associazione e Istituzioni interne
9.1 Sono Organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) l’Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall’art. 30 comma 2 e 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
h) il Collegio arbitrale.
9.2 Gli Organi elettivi dell'Associazione hanno durata limitata ad un triennio che può essere rinnovato.
9.3 Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell’osservanza dei principi di elezione democratica.
Art. 10 Assemblea Generale dei Soci
10.1 L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; è costituita da tutti i Soci.
10.2 L'Assemblea Generale dei Soci:
a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo decidendo il loro numero prima della votazione;
b) nomina e revoca i componenti degli Organi di controllo e di revisione legale quando ne ricorrono le condizioni;
c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sull’esclusione degli associati;
g) delibera le modifiche statutarie;
h) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.
10.3 L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in qualunque Sede e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, con comunicazione scritta, o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione inviata a tutti gli Associati con preavviso di 15 giorni e pubblicata sul sito dell’Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le medesime modalità, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
10.4 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di 1 (uno) delega, se il numero degli associati è inferiore a 500 (cinquecento), o di 5 (cinque) deleghe, se il numero degli associati è superiore a 500 (cinquecento).
10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o, ancora, in assenza anche di quest’ultimo, da un membro del consiglio direttivo, nominato in apertura dei lavori, che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento.
E' possibile lo svolgimento dell'assemblea mediante l'intervento di soci audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
a) eccetto che per riunioni totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento, o il link tramite il quale collegarsi;
b) sia consentito:
- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).
10.6 L’assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall’art. 24 comma 4 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
10.7 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
10.8 Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno n. 3 (tre) mesi, e che risultino, inoltre, in regola con il versamento delle quote annuali.
10.9 Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato.
Art. 11 Consiglio Direttivo
11.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione. Esso è costituito da un numero minimo di 7 (sette) ad un numero massimo di 11 (undici), scelti tra i soci ordinari dell'associazione.
11.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
11.3 Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo seno, con voto a scrutinio segreto, il Presidente tra i suoi componenti.
Su proposta del Presidente, nella medesima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
11.4 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita.
11.5 La rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
11.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro.
11.4 Compiti del Consiglio Direttivo:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il vicepresidente con funzioni vicarie, il segretario, il tesoriere;
c) assume il personale;
d) fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;
e) sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
f) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
h) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
i) nomina il componente del collegio arbitrale dell'associazione;
l) prende atto dei recessi degli associati;
m) delibera l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
n) istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
o) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato, anche in modalità telematica, e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.
11.6 È validamente costituito con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei suoi componenti. È altresì consentita l’adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri.
Art. 12 Riunioni del Consiglio Direttivo
12.1 Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
12.2 L’avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo e-mail o altro mezzo elettronico proposto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, almeno sette giorni prima; in caso di urgenza, a mezzo e-mail da diramarsi due giorni prima.
L’avviso di convocazione deve precisare il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
12.3 Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12.4 In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
12.5 Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.
12.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate; su deliberazione del Consiglio stesso possono essere ammessi a singole sedute soggetti estranei (soci o non), quali uditori o per loro audizione, nell’ambito della discrezionalità del Consiglio stesso.
12.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
a) eccetto che per riunioni totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).
Art. 13 Presidente
13.1 Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti soci ordinari è il legale rappresentante dell’Associazione e cura l’osservanza dello Statuto.
In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l’Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
b) tiene i rapporti con le altre Associazioni e Società scientifiche, con le Istituzioni sanitarie, con le Università e gli altri enti pubblici;
c) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
d) illustra all'Assemblea la Relazione annuale ed i programmi operativi e di sviluppo;
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;
f) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
g) sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per la nomina del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Scientifico;
h) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.
13.2 In caso di impossibilità, impedimento o "vacatio" del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 14 Comitato scientifico
14.1 Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri nominati dal Consiglio Direttivo.
14.2 I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti interni o esterni all’Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e per una durata di tre anni che può essere rinnovata.
14.3 Il Comitato scientifico, al proprio interno, nomina un responsabile che si rapporta il direttivo.
14.4 Il Comitato scientifico:
a) verifica il controllo della qualità delle attività in progettazione,
b) fa consulenza nelle diverse relazioni con società scientifiche nazionali e estere,
c) si occupa della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
d) relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
e) esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e sociosanitario;
f) può avvalersi, su tematiche specifiche, dell’apporto di soci.
Art. 15 Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti
15.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
15.2 L’Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
15.3 L’Organo di Controllo rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell’art. 31 del C.T.S., l’Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
15.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.
15.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
15.7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
15.8 Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Art. 16 Collegio arbitrale
16.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
16.2 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
16.3 Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 17 Segretario
17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva.
Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea; informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
17.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci.
Gli associati hanno diritto di esaminare anche per presa di visione diretta i suddetti libri associativi presso la sede dell’Associazione.
Art. 18 Tesoriere
18.1 Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dei documenti contabili.
Tiene l'elenco aggiornato dei Soci, verificando l’avvenuto pagamento delle quote annuali.
18.2 Il Tesoriere, con l'ausilio del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione.
Il Tesoriere presenta il Bilancio Preventivo e consuntivo annuale all’Assemblea Generale dei Soci.
18.3 Il Tesoriere, su parere conforme del Presidente, può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione.
18.4 Il servizio di Tesoreria è affidato ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 I Gruppi di Studio e Delegati Regionali
19.1 Per l’elaborazione di ricerche e/o studi specifici il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Gruppi di Studio secondo quanto previsto dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
19.2 Ciascun Gruppo di Studio svolge i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo ed informa il Consiglio Direttivo stesso dei risultati ottenuti dalla ricerca e/o dallo studio quantomeno una volta l’anno in occasione del Congresso annuale. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere, in qualsiasi momento, al Responsabile del Gruppo una relazione circa le attività in corso.
19.3 I Delegati Regionali sono designati dal Consiglio Direttivo con carica di durata triennale rinnovabili.
I Delegati Regionali hanno il compito di incrementare la fidelizzazione tra i professionisti presenti nella propria Regione.
I Delegati Regionali propongono al Consiglio Direttivo iniziative scientifiche e formative e divulgative di livello regionale.
Art. 20 Cessazione e decadenze
20.1 Il Presidente cessa dalla propria funzione per:
a) dimissioni;
b) mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
La decisione deve essere ratificata dalla Assemblea.
20.2 Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per:
a) dimissioni contestuali di almeno 6 componenti;
b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci;
c) mancata approvazione della Relazione Etica o del Bilancio Consuntivo.
20.3 I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per:
a) dimissioni;
b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio;
c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.
Titolo Quarto: esercizio e patrimonio
Art. 21 Esercizio sociale.
21.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
21.2 Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune essendone espressamente vietata la distribuzione a qualunque titolo.
Art. 22 Patrimonio
22.1 Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) erogazioni liberali di associati e terzi;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali;
h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
l) beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevista nel presente statuto, ed è vietata la loro distribuzione, anche indiretta, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, sia durante la vita dell’Associazione, sia all’atto del suo scioglimento. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale.
22.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
22.3 Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad un altro ente del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall’art.9 D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
22.4 Tutti i Soci ordinari versano una quota annuale che è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile in caso di esclusione o di dimissioni.
Titolo Quinto: norme finali
Art. 23 Modificazioni dello Statuto
23.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
24.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea.
Per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione relativa del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
24.2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
Art. 25 Richiamo
25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), nonché dalle norme del codice civile e loro modifiche o integrazioni.
Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci AISLeC del 18 Ottobre 2022 - Allegato "B" all'atto rep. n. 76764/37970